GUIDA AL SUPERBONUS
Il Governo al fine di sostenere le famiglie e le imprese nell’emergenza Coronavirus ha pubblicato il nuovo decreto Rilancio 2020.
Nel novero degli interventi previsti, una particolare eco si è avuta con il superbonus per
l’edilizia (ecobonus 110%), tramite il quale è possibile ottenere una detrazione fiscale
sulle spese di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, in misura superiore
rispetto al costo.
Con tale strumento, è possibile infatti usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico (c.d.
sismabonus – parallelo all’ecobonus), per gli interventi effettuati dal 1° Luglio 2020 al 31
Dicembre 2021.
SUPERBONUS 110% IN BREVE
Se i prodotti ADARTE quali pergole bioclimatiche e tende da sole sono installate in combinazione con gli interventi di riqualificazione energetica dell’immobile prevista
dal Decreto n.34- Rilancio (art.119 comma 1 a, b, c) si avrà diritto alla detrazione fiscale del 110% nei limiti massimi previsti dall’allegato I del D.L. Mise 6 Agosto 2020 (per le schermature solari stabilito a 230€ al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
L’agevolazione fiscale raggiunge un massimo di 60.000 euro purchè tutte le spese siano sostenute nel periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021.
Il superbonus possono ottenerlo solo le persone fisiche ed è valido solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
DESTINATARI DELL’ ECOBONUS 110% E INTERVENTI DETRAIBILI
I destinatari del bonus al 110% potranno essere tutti i contribuenti, residenti e non residenti,
possessori a qualsiasi titolo dell’immobile su cui verranno fatti gli interventi, in cui rientrano anche familiari e cointestatari, entro i criteri previsti dal Decreto.
Gli interventi ammessi alla detrazione 110% sono:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
dell’edificio medesimo, entro un limite di 60 mila euro moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio (il cappotto degli edifici).
La detrazione al 110% spetta anche per le spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sempre che sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Il sismabonus è ammesso non solo nelle zone sismiche 1 e 2 ma anche nella zona 3 che supera i 1.500 comuni di appartenenza. È compresa anche la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione, nel limite di euro 30mila per singola abitazione, comprensivo delle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito, moltiplicato per tutte le unità abitativa per gli istituti e enti condominiali.
REQUISITI, DOCUMENTAZIONE, PAGAMENTO
Sulla documentazione atta a consentire l’utilizzo dell’ecobonus non si prevedono sostanziali
differenze rispetto a quanto precedentemente previsto per gli stessi interventi. Pertanto, per poter usufruire del superbonus saranno necessari:
-dichiarazione di conformità rilasciata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato, in cui
si certifica che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
-scheda informativa sugli interventi realizzati;
-attestato di prestazione energetica (APE), emesso dopo l’esecuzione dei lavori;
L’attestazione non è obbligatoria per i seguenti interventi:
1. sostituzione di finestre e infissi in singole abitazioni e installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda.
2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione.
3. acquisto e installazione di schermature solari e chiusure oscuranti.
4. installazione di impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
5. acquisto e installazione di dispositivi multimediali (questo riferimento non è chiarissimo, si
dovranno attendere indicazioni dall’Agenzia).
Si precisa che per tali interventi non è direttamente prevista l’applicazione della sovradetraibilità al 110%. Il regime ordinario di detraibilità per tali interventi, difatti, prevede un’aliquota variabile tra il 50 e il 65% in base alla tipologia.
Tuttavia, in deroga a tali disposizioni, la Relazione Illustrativa allo schema di Decreto Rilancio prevede che la detraibilità degli interventi di cui all’art. 14 del D.L. 63/2016 possa arrivare sino al 110% se attuati congiuntamente agli interventi strutturali.
Il pagamento dei lavori dovrà avvenire con metodo tracciabile, bonifico bancario o postale,
indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario del bonus e il codice
fiscale/partita iva dell’impresa o professionista che ha eseguito i lavori.
Tutta la documentazione dovrà, infine, essere inviata telematicamente, entro 90 giorni dal termine dei lavori, all’Enea (Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
In merito alla sostituzione degli altri elementi non strutturali che influenzano l’efficienza
energetica (infissi, tende da sole, serramenti, finestre, condizionatori) il Governo, pur non
modificando la percentuale di detraibilità finora applicata, variabile dal 50 al 65%, prevede che sia possibile usufruire della sovra-detrazione qualora tali lavori siano associati ad almeno uno degli interventi direttamente previsti dal Decreto.
A pena di nullità, l’iniziativa prevede che da tali interventi si debba ottenere un miglioramento
nell’efficienza energetica pari ad almeno due classi, certificabile tramite Attestato di Prestazione Energetica (c.d. APE) rilasciato da apposito certificatore.
Pur non avendo ancora una certezza ufficiale, l’orientamento attuale prevede che le eventuali
differenze rispetto al disegno inizialmente preordinato riguarderanno solo le percentuali di
detraibilità, rimanendo invariate le casistiche e gli altri criteri di applicabilità.
LA CESSIONE DEL CREDITO FISCALE
Un elemento di particolare interesse per coloro i quali vogliono usufruire dell’agevolazione consiste nella possibilità legata alla cessione del credito d’imposta, fattispecie già prevista e disciplinata da nostro ordinamento ma che, in questo caso, assume un ruolo ancora più concreto e interessante.
In un normale regime fiscale, il contribuente che usufruisce dell’ecobonus ha il diritto di vedersi riconoscere una percentuale pari al 110% dell’importo sostenuto per tali spese, da sfruttare nelle dichiarazioni dei redditi dei successivi anni a venire.
Tramite l’istituto della cessione del credito d’imposta, sarebbe invece possibile cedere il credito d’imposta derivante dagli interventi per l’efficientamento energetico a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa edile che ha realizzato i lavori, che lo gestirebbero direttamente con il Fisco. Lo scopo dell’applicabilità della cessione dei crediti d’imposta all’ecobonus sarebbe quello di consentire ai contribuenti di ottenere la ristrutturazione degli immobili senza sostenere alcun costo, il quale ricadrebbe sulla banca o sull’impresa, cedendo altresì la titolarità del credito ottenuto, attraverso uno sconto diretto sulla fattura dei lavori fino al completo annullamento della spesa.
Il vantaggio è pertanto immediato e diretto. Se, da un lato, le banche o le imprese edili otterrebbero un credito maggiore rispetto al valore della spesa, dall’altro l’opportunità per il contribuente di eseguire i lavori di efficientamento, a volte anche molto onerosi, consentirebbe di ottenerli senza alcun esborso economico e senza la necessità di accendere finanziamenti.
FINESTRE E SCHERMATURE SOLARI, GLI INCENTIVI IN VIGORE
Al momento, gli interventi di sostituzione dei serramenti e di installazione delle schermature solari accedono ad una detrazione fiscale del 50% (Bonus tende) rimborsata in dieci rate annuali di pari importo. La cessione del credito è consentita, ma con alcune limitazioni: solo i contribuenti incapienti, in condominio, possono cedere il proprio credito alle banche. Lo sconto in fattura, nella maggior parte dei casi, è impraticabile, perché limitato solo ai lavori di importo superiore a 200mila euro, eseguiti sulle parti comuni dei condomìni.
Questi lavori possono ottenere il superbonus 110%, con rimborso in 5 anni anziché in 10, solo se realizzati congiuntamente ad un intervento più incisivo, come il rifacimento del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti e la messa in sicurezza antisismica. In questi casi, tutti i contribuenti possono cedere il credito corrispondente alla detrazione a banche e altri intermediari finanziari o, in alternativa, optare per lo sconto immediato in fattura a prescindere dall’importo dei lavori.
IL GIUSTO BONUS PER UN GRANDE PROGETTO